Cass. civ., Sez. III, Sent., 21/04/2022, n. 12705 – SANZIONI AMMINISTRATIVE – NOTIFICA A DEFUNTO – NULLITA’ PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE – by Admin

Nel caso in esame un privato cittadino ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento con la quale il locale agente della riscossione aveva intimato al padre defunto il pagamento di crediti iscritti a ruolo da Roma Capitale a titolo di sanzioni amministrative per infrazioni al C.d.S., contestando la sussistenza delle violazioni contestate e la regolare notifica dei relativi verbali di accertamento.
L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace di Roma, in quanto tardivamente proposta, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011 , art. 6 , comma 6.
Il Tribunale di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto l’opposizione tempestiva, ma l’ha rigettata nel merito.
Pertanto il soggetto ha presentato ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso Roma Capitale.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro ente intimato.
Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..
Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Error in procedendo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Omesso esame dell’esito negativo delle notifiche ex art. 140 c.p.c., dei verbali di accertamento sottesi alla cartella impugnata. Omesso esame della circostanza che l’amministrazione fosse a conoscenza del decesso del destinatario delle sanzioni amministrative prima di tentare le notifiche dei verbali oggetto di causa.
Con il secondo motivo si denunzia “Error in iudicando (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. e del D.Lgs. n. 285 del 1992 , art. 201 , commi 1 e 3 (C.d.S.) in relazione alla affermazione di correttezza della notifica dei verbali di accertamento eseguita ex art. 140, nei confronti di un soggetto deceduto, e per conseguenza alla ritenuta sussistenza del presupposto del rispetto del termine di decadenza ivi previsto”.
Con il terzo motivo si denunzia “Error in iudicando (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. e del D.Lgs. n. 285 del 1992 , art. 201 , comma 1 (C.d.S.) in relazione alla affermazione di correttezza della intestazione e della notifica della cartella di pagamento, eseguita ex art. 140, nei confronti di un soggetto deceduto. Violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981 , art. 7 “.
I tre motivi del ricorso essendo connessi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti fondati.
Parte ricorrentecontesta la decisione impugnata nella parte in cui in essa è affermata la regolarità della notificazione dei verbali di accertamento di alcune infrazioni stradali, nonchè della conseguente cartella di pagamento, notificazioni effettuate a soggetto (quale intestatario del veicolo con il quale erano state commesse le infrazioni) in epoca successiva al suo stesso decesso.
Il tribunale ha ritenuto valide sia l’irrogazione delle sanzioni amministrative che le notificazioni in questione, affermando: a) che le infrazioni contestate risultavano commesse dopo il decesso del presunto contravventore e, quindi, i suoi eredi dovevano ritenersi responsabili per le relative sanzioni, quali effettivi proprietari del veicolo (a titolo ereditario); b) che i verbali di accertamento delle suddette infrazioni dovevano ritenersi correttamente notificati al de cuius, quale intestatario formale del veicolo secondo le risultanze del P.R.A., ai sensi dell’art. 201 C.d.S. , comma 1, avendo gli stessi eredi omesso di curare la trascrizione del trasferimento della proprietà in loro favore, in violazione dell’art. 94 C.d.S. ; c) che “gravava appunto sui chiamati all’eredità l’onere di monitorare – per un verso – l’utilizzo dell’autovettura caduta in successione e – per altro verso – la corrispondenza (tra cui rientrano gli atti impugnati) indirizzata al de cuius”.
Si tratta di argomentazioni manifestamente erronee in diritto. E’ sufficiente ed assorbente, in proposito, considerare che è (ovviamente) da escludere in radice la possibilità di ritenere regolarmente perfezionata una qualunque notificazione indirizzata ad un soggetto già deceduto, per l’evidente ragione che non sarebbe in nessun caso possibile ipotizzare una qualsiasi forma di conoscenza dell’atto da parte del destinatario.
E’ poi appena il caso di osservare, in linea generale, che, laddove proprietario di un veicolo con il quale sono state commesse infrazioni al C.d.S. risulti, secondo le emergenze del P.R.A., un soggetto già deceduto anteriormente alla data di commissione delle infrazioni, la notificazione dei relativi verbali di accertamento va effettuata ai suoi eredi (nelle forme consentite dalla legge), quali proprietari del veicolo e, quindi, responsabili, al momento degli illeciti amministrativi e non può certo effettuarsi direttamente al soggetto già deceduto solo in quanto intestatario formale del veicolo presso il P.R.A..
Dunque, la decisione impugnata va cassata e la controversia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito, dal momento che, in conseguenza della mancata regolare notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni, è certamente intervenuta l’estinzione dell’obbligo di pagamento delle relative sanzioni pecuniarie, ai sensi dell’art. 201 C.d.S. , comma 5, il che comporta necessariamente l’accoglimento dell’opposizione, l’annullamento delle sanzioni amministrative contestate e la dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento impugnata.
Per tali ragioni Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, l’opposizione proposta è accolta, le sanzioni amministrative contestate sono annullate e la cartella di pagamento impugnata è dichiarata inefficace.

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