Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 19/05/2022) 27/10/2022, n. 31850 – ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI – TERZO PIGNORATO – LITISCONSORTE NECESSARIO – By Admin

Equitalia Spa promosse pignoramento di crediti presso terzi ex D.P.R. n. 602 del 1973 art. 72-bis nei confronti di A.A., così ingiungendo il pagamento al terzo Banca Popolare Friuladria Spa delle somme dovute alla predetta, fino a concorrenza di Euro 9.343.377,66. Ciò in forza di un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate – anche ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 78/2010 , conv. in L. n. 122 del 2010 – nei confronti di Zeta Tyre Srl ai fini IRES, IVA e IRAP, a suo tempo notificato “per conoscenza” anche alla predetta A.A., quale amministratore di fatto della stessa società. Quest’ultima – negando la sussistenza di un titolo esecutivo nei suoi confronti – propose opposizione all’esecuzione ex D.P.R. n. 602 del 1973 art. 57 dinanzi al Tribunale di Udine, che nel contraddittorio con Equitalia e con l’Agenzia delle Entrate, rigettò le domande con sentenza del 18.12.2017. La A.A. propose dunque gravame dinanzi alla Corte d’appello di Trieste, che però lo rigettò con sentenza del 10.6.2019. Osservò il giudice d’appello che l’avviso di accertamento in discorso, costituente titolo esecutivo ai sensi del D.L. n. 78 del 2010 art.29 , conv. in L. n. 122 del 2010 , riportava nel suo ambito testuale elementi specifici ed inequivoci che denotavano la qualificazione della stessa A.A. quale (co)destinataria effettiva della pretesa tributaria in discorso, senza che la stessa avesse impugnato il detto avviso.
Avverso detta sentenza, propone ricorso per cassazione A.A., affidandosi a tre motivi, cui resistono con unico controricorso l’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il Procuratore Generale ha concluso richiamando le conclusioni scritte già rassegnate, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
1.1 – Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli art. 2462 c.c., 73 TUIR, D.P.R. n. 602 del 1973 art. 4 , D.Lgs. n. 446 del 1997 art. 3 , D.Lgs. n. 269 del 2003 art. 7, D.L. n. 78 del 2010 art. 29 e art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 La ricorrente si duole del fatto che l’avviso di accertamento in discorso le fu notificato solo “per opportuna conoscenza” e non già quale soggetto passivo della pretesa tributaria, sicchè non aveva alcun interesse ad impugnarlo dinanzi alla competente C.T.P., trattandosi di atto “impoesattivo” avente quale destinataria una società di capitali, dotata di autonomia patrimoniale perfetta, come poteva appunto evincersi dalla intestazione dell’atto stesso.
1.2 – Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per vioiazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. circa l’accertamento dell’esistenza di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 Sostiene la ricorrente che, al cospetto di un atto impositivo tributario, non è consentito al giudice di merito valutare secondo il suo prudente apprezzamento (come ha fatto la Corte d’appello) un fatto materiale non interpretabile, quale è l’intestazione dello stesso atto.
1.3 – Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e quindi per motivazione contraddittoria e perplessa circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 La Corte d’appello, secondo la ricorrente, non avrebbe affatto preso in considerazione l’eccezione per cui la notifica dell’avviso “per opportuna conoscenza” era stato disposto nei suoi confronti per renderla edotta delle conseguenze penali in relazione ai reati fiscali prospettati, non certo per una sua corresponsabilità in relazione a quanto dovuto dalla società, nè ha tenuto conto del rapporto di immedesimazione organica fra amministratore e società, nè ancora dell’impossibilità di esperire azioni di accertamento negativo in ambito tributario. Qualora invece la Corte del merito abbia ritenuto che tutti tali elementi fattuali provino l’intestazione dell’atto accertativo anche nei confronti di essa ricorrente, allora la motivazione sarebbe da considerare contraddittoria e oggettivamente inintellegibile.
2.1 – Non può procedersi all’esame del merito dei motivi e delle questioni ad essi pregiudiziali e preliminari, poichè va rilevata d’ufficio la nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento, per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 102 c.p.c., non risultando sia mai stato evocato in giudizio il terzo pignorato, ossia la Banca Popolare Friuladria Spa A seguito di un ripensamento della propria giurisprudenza sul punto, questa Corte ha infatti recentemente affermato che “In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato” (Cass. n. 13533/2021 ). Ciò in quanto, come emerge dalla motivazione di detto arresto, sussiste sempre un interesse del terzo, dal punto di vista sistematico ed almeno in astratto, ad interloquire sulle sorti del giudizio oppositivo; tale opzione ermeneutica, inoltre, è del tutto coerente con il dovere dell’interprete di preferire – a fronte di plurime soluzioni possibili in forza della littera legis – l’interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo, anche in conformità con la previsione di cui all’art. 6 CEDU; infine, tale scelta è anche coerente con il precedente indirizzo, di segno apparentemente contrario, giacchè “la giurisprudenza di questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, ha definito in modo così ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria”.
Ritiene la Corte di dover dare continuità a questo nuovo indirizzo – più volte ritenuto applicabile anche al pignoramento “diretto”, ex art. 72-bis D.P.R. n. 602 del 1973 (v. Cass. n. 11851/2022 ; Cass. n. 16236/2022 ) – con la conseguenza che, non essendo stata evocata ab imis in giudizio la Banca Popolare Friuladria Spa , terza pignorata, la sentenza impugnata è nulla, così come procedimento, per violazione dell’art. 102 c.p.c. 3.1 – Si impone dunque la rimessione al giudice di primo grado, affinchè proceda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, litisconsorte necessario.
Il giudice di merito provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
la Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento; rimette le parti dinanzi al Tribunale di Udine, in persona di diverso magistrato, affinchè proceda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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