Cass. civ., Sez. VI – Ordinanza del 27/06/2019, n. 17346 – NOTIFICA VIA PEC NULLA – INDIRIZZO MITTENTE NON PRESENTE NEGLI ELENCHI PUBBLICI – by Admin

Si pone all’attenzione del lettore la pronuncia in commento con una la quale un contribuente ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello di Perugia che, decidendo sul gravame nei confronti dell’ordinanza che aveva negato la protezione internazionale e quella umanitaria, ha dichiarato estinto il processo d’impugnazione per omessa osservanza dell’ordine di rinnovazione della notifica della citazione all’avvocatura dello Stato.
la corte d’appello ha sottolineato che, constatata la mancata notifica all’avvocatura dello Stato, l’appellante aveva chiesto un termine per rinnovarla; dopodichè, però, non aveva provveduto al rinnovo affermando di ritenere valida la notifica precedentemente effettuata ai sensi del R.D. n. 1611 del 1910, art. 11.
il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 291 c.p.c. e del citato R.D. n. 1611 del 1910, art. 11.
il ricorso è inammissibile per difetto di specificità (art. 366 c.p.c., n. 3);
secondo l’impugnata sentenza la notifica era stata fatta ai sensi della L. n. 53 del 1994 , art. 3-bis.
la L. n. 53 del 1994 , art. 3-bis , prevede che “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”;
l’impugnata sentenza riferisce che l’appellante aveva fatto la notificazione utilizzando un indirizzo “non risultante dai predetti elenchi”;
il ricorrente ha censurato la decisione in base a un ragionamento astratto: egli si è limitato “a esporre una serie di pronunce e orientamenti” a suo dire finalizzati a “chiarire la questione”; orientamenti incentrati sull’affermazione che la notifica sarebbe da considerare valida “anche se il registro indicato fosse il registro Ipa”, ovvero sul rilievo che anche l’indice cd. Ini-Pec è un pubblico elenco, ovvero ancora sulla considerazione che la modalità di perfezionamento della notificazione telematica postula “che la notificazione provenga da un indirizzo Pec (..) a un altro indirizzo Pec, sempre risultante da pubblici elenchi” e che “giunga a compimento il meccanismo telematico che assicura la certezza della procedura di recapito”;
tutte queste considerazioni a niente servono, dal momento che nel ricorso non è specificato come sia stata in concreto eseguita la notificazione a fronte di quanto puntualmente affermato in ordine all’effettuazione “a un indirizzo non risultante dai predetti elenchi”. Il vizio di notifica ha indotto il giudice di prime cure ad annullare il debito nei confronti dell’erario poiché se gli atti provengono da un indirizzo pec diverso da quello ufficiale presente nei registri pubblici, è come se tali atti non fossero mai stati notificati. I registri pubblici che fanno stato sono: Ipa, Reginde e Ini-Pec.
La sentenza in commento, che chiarisce il tema anche per altre tipologie di contenzioso (soprattutto per quelli di natura tributaria), conferma la necessità che anche l’indirizzo pec del mittente debba essere inserito negli elenchi pubblici, in caso contrario la notifica al contribuente è viziata ed insanabile.

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